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Cannabis: a che punto è la legislazione italiana

Cannabis e legislazione italiana: il testo al momento adottato per portare avanti i lavori tiene in considerazione solo lo scopo terapeutico. Scopriamo di più.

Cannabis e legislazione italiana: il testo al momento adottato per portare avanti i lavori tiene in considerazione solo lo scopo terapeutico. Scopriamo di più.

In principio, ci fu Livia Turco. L'ex ministro della Salute mise in campo il decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007 che riconosceva per la prima volto l'uso medico della principale sostanza attiva della cannabis, il Thc, e di due altre sostanze simili di origine sintetica, il Dronabinol e il Nabilone.

Questo decreto fece entrare di diritto queste molecole nell tabella II sezione B, oggi nota come "tabella dei medicinali": qui sono indicate tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e sono utilizzabili in terapia, soprattutto per limitare l'utilizzo degli oppiacei nei protocolli del dolore.

Ma la storia della legalizzazione della cannabis in Italia procede lenta, senza fretta.

Nel febbraio del 2013 il decreto ministeriale n.33 del 2013, firmato dall'allora Ministro della Salute Renato Balduzzi, opera un ulteriore aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Si introducono i "medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

Tuttavia, anche dopo l'intervento di Balduzzi, i “preparati attivi” della cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) erano rimasti nella tabella I, quella delle sostanze stupefacenti, e dunque soggetti al divieto di coltivazione, secondo quanto stabilito dall’art.26 del DPR 309/90.

Nel 2014 l'attuale ministro della Salute Beatrice Lorenzin è intervenuta, cambiando i criteri delle tabelle: ora la cannabis e i prodotti da essa ottenuti non si trovano più tra le droghe pesanti, ma hanno in uno schema a sé, in cui vengono riconosciuti per l'impiego terapeutico. Rimane il divieto della coltivazione delle piante nel territorio dello Stato.

Tuttavia secondo le disposizioni dell’articolo 27 del Testo Unico, il Ministero della Salute può rilasciare autorizzazioni sia per la coltivazione di cannabis a scopi scientifici, sia per l'impiego e la trasformazione della materia prima cannabis in medicinale. Ma nessun'azienda farmaceutica finora ha richiesto questa autorizzazione, spingendo all'importazione dall'estero di medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

Ad oggi il cammino della legislazione sulla legalizzazione della cannabis in Italia è ancora irto di ostacoli.

Il dibattito sulla discilplina dell'uso della cannabis per uso terapeutico sembra esser giunto a un punto di svolta, o a un punto morto.

Infatti, il relatore della legge Daniele Farina si è dimesso per protestare contro le modifiche subite dal testo attualmente al vaglio.

Facciamo un passo indietro. Lo scorso 26 luglio le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno adottato un testo base (quindi non definitivo) per proseguire i lavori e portare poi in aula un testo da votare. La proposta continua a tacere sul tema della legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo, nonché a tutte le pratiche di coltivazione, lavorazione e commercializzazione del propdotto. Farina era il portavoce di un'altra proposta di testo unificato che non ignorava questi aspetti, ma li integrava nella discussione.

L’obiettivo principale era “regolamentare l’uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l’equità nell’accesso a tali medicinali [..]; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti”.

Ora Farina si è dimesso per protestare contro le modifiche che il testo unico ha subito durante il lungo esame da parte delle commissioni. "Purtroppo il testo che andrà in aula, - ha scritto Farina in una nota - non risponde alle richieste e alle aspettative su questo tema. Un testo molto distante dalla discussione pubblica di questi anni nel nostro Paese e dalle esperienze concrete ormai diffuse in diversi Stati del mondo. Per queste ragioni ho ritenuto di presentare le dimissioni da relatore".

Il testo ora in aula discute solo del lato terapeutico, come si è visto già comunque in parte disciplinato. "Rifiutarsi di affrontare il tema della legalizzazione della cannabis, come di fatto ha scelto il Pd - spiega Benedetto Della Vedova in un post su Facebook - significa assumere una posizione a favore dello status quo proibizionista". Come se, dal Marijuana Tax Act americano del 1937 non sia cambiato poi molto.