Quando acquisti una casa faresti bene a registrare e trascrivere il compromesso per tutelare i tuoi diritti, soprattutto se ci sono altri compratori interessati.
Quando acquisti una casa faresti bene a registrare e trascrivere il compromesso per tutelare i tuoi diritti, soprattutto se ci sono altri compratori interessati.Il compromesso, o contratto preliminare di compravendita di un immobile, è un scrittura privata e non un atto pubblico tuttavia, per tutelarsi maggiormente, conviene sempre registrarlo e trascriverlo.
Di solito, quando si compra casa, si tende a concludere il compromesso con una scrittura privata, ma è consigliabile registrare e trascrivere il contratto preliminare, a patto però che sia stato stipulato con l’intervento di un notaio.
Il compromesso, sia che si tratti di atto pubblico (cioè redatto dal notaio) sia che si tratti di scrittura privata autentica, deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e poi, dopo questa operazione propedeutica, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Trascrivendo l’atto preliminare di compravendita si rende pubblico il passaggio di proprietà della casa acquistata: nel caso ci fossero più acquirenti, si aggiudicherebbe la proprietà chi per primo trascrive l’atto di vendita.
In pratica con la registrazione e la trascrizione del compromesso, si prendono precauzioni affinché il venditore non possa vendere la casa ad un altro compratore.
La trascrizione del preliminare torna poi utile nel caso in cui dovessi comprare una casa ancora in costruzione: se si verifica un fallimento del venditore, potresti ottenere la restituzione dei soldi versati partecipando alla distribuzione del prezzo ricavato dall’asta dell’immobile.
Per godere di tutti i benefici del caso è bene trascrivere il rogito entro un anno dallo scadere dal termine fissato nel preliminare e comunque entro e non oltre i tre anni dalla trascrizione del compromesso stesso: se lasci scadere questi termini la trascrizione del compromesso diventa inefficace.
Tieni presente che, con la trascrizione, il preliminare diventa un atto pubblico e come tale deve contenere le esatte condizioni di compravendita dell’immobile: in particolare il prezzo di acquisto deve essere lo stesso di quello indicato poi nel rogito.
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