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IMU e TASI 2016: tutto sulla normativa vigente

In vista del pagamento dell’acconto delle tasse sulla casa facciamo chiarezza su tutti i cambiamenti relativi a Imu e Tasi. 

In vista del pagamento dell’acconto delle tasse sulla casa facciamo chiarezza su tutti i cambiamenti relativi a Imu e Tasi. 

Manca davvero poco a una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno: entro il 16 giugno 2016 bisognerà infatti versare l’acconto relativo a Imu e Tasi 2016.

E’ bene però precisare che, con la legge di Stabilità 2016, si è verificato un grande cambiamento nell’ambito delle tasse sulla casa. Infatti come tempo fa l’Imu sulla prima casa era già stata eliminata ora lo è anche la Tasi sull’abitazione principale e le sue pertinenze.

Tale esenzione non riguarda tuttavia gli immobili di lusso come ville, palazzi di pregio artistico o storico, castelli e abitazioni di tipo signorile per cui i proprietari dovranno continuare a pagare sia l’Imu che la Tasi.

Così entro il 16 giugno dovrà essere pagato l’acconto per Imu e Tasi calcolato con le aliquote 2015, mentre il saldo dovrà essere effettuato il prossimo 16 dicembre 2016

Dunque ricapitolando, per quanto riguarda le tasse sulla prima casa sono esenti dal pagamento di Imu e Tasi le case principali tranne quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 che riguardano appunto le case signorili, le ville e i castelli.

I proprietari di questi immobili continueranno a pagare l'Imu e la Tasi 2016, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro

L’abolizione della Tasi sulla prima casa riguarda anche chi vive in affitto: fino all’anno scorso anche gli inquilini erano obbligati a pagare una parte della tassa, ma dal 2016 solo il proprietario deve pagare la sua quota, che varia dal 70% al 90% del totale in base a quanto stabilito dalle amministrazioni comunali.

L’esenzione da Imu e Tasi 2016 è inoltre prevista anche per:

  • anziani che risiedono in case di cura o di riposo e sono proprietari di un immobile non ceduto in locazione
  • cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono all’estero e sono proprietari di un immobile non dato in affitto o in comodato
  • coloro che abitano unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • chi ha ricevuto l’assegnazione della casa coniugale dopo la separazione o lo scioglimento del matrimonio

Sono inoltre previste altre agevolazioni: ad esempio per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, la base imponibile Imu e Tasi è ridotta del 50%, ma per avere diritto a tale agevolazione sono richiesti rigidi requisiti. Infine, per le abitazioni affittate a canone concordato, è prevista sia per l’Imu che per la Tasi una riduzione del 25%.

Foto © lucadp - Fotolia.com

Tipsby Dea

Aliquote invariate

Le aliquote rimangono quelle dell’anno passato perché è stato stabilito che per il 2016 i comuni non possono aumentare le aliquote di Imu e Tasi rispetto a quelle in vigore nel 2015.