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Come cambia il contratto di lavoro a progetto con la riforma Fornero

Le modifiche apportate al contratto di lavoro a progetto costituiscono una delle più significative novità della riforma Fornero: vediamo in cosa consistono.

Le modifiche apportate al contratto di lavoro a progetto costituiscono una delle più significative novità della riforma Fornero: vediamo in cosa consistono.

Il contratto di lavoro a progetto, meglio conosciuto come co.co.pro., è stato introdotto nel 2003 dalla legge Biagi nel tentativo di disciplinare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fino ad allora noti come co.co.co.

Di fatto la collaborazione coordinata e continuativa a progetto, tipica dei lavoratori autonomi con medie ed elevate professionalità, elimina il precedente co.co.co. che rimane valido solo per alcune tipologie che non necessitano di essere legate ad un progetto.

La riforma del mercato del lavoro, con la legge 92/12, è intervenuta in maniera significativa su questa tipologia contrattuale per cercare di limitare gli abusi che si sono purtroppo verificati e l’uso distorto che ne è conseguito

Spesso infatti il co.co.pro. è stato usato impropriamente per coprire rapporti di lavoro di fatto dipendente: in pratica molte aziende, con l’intento di pagare di meno la prestazione lavorativa e avere maggiori possibilità di licenziamento, hanno abusato dei contratti di lavoro a progetto.

La riforma Fornero è intervenuta nella regolamentazione dei co.co.pro. introducendo una serie di modifiche prima fra tutte l’obbligo di indicare il progetto e gli obiettivi, definiti e misurabili, da raggiungere in un arco di tempo prestabilito.

In sostanza mentre prima il co.co.pro. imponeva l’indicazione di un generico programma di lavoro o fasi di esso ora non lo si può più fare perché occorre indicare il progetto specifico e i risultati che si dovranno raggiungere, altrimenti il rapporto di collaborazione si trasforma in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con tutte le conseguenze del caso.

Il co.co.pro. invece finora veniva usato per instaurare di fatto rapporti di lavoro dipendente ma risultanti sulla carta come collaborazioni a progetto con la conseguenza che non veniva previsto per il collaboratore nessun vincolo, nessun limite temporale, nessun minimo retributivo, niente ferie pagate, nessun costo in caso di malattia o gravidanza.

Inoltre, sempre secondo la riforma Fornero, per essere valido il co.co.pro. non deve comportare mansioni ripetitive ed esecutive tipiche del lavoro dipendente e deve prevedere un compenso minimo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in assenza di questa, un compenso non inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati alle figure professionali con profilo analogo a quello del collaboratore a progetto.

Foto © .shock - Fotolia.com

Tipsby Dea

Recessione dal co.co.pro.

Con la riforma Fornero la possibilità di recesso dal co.co.pro. da parte del committente viene limitata in quanto potrà avvenire solo per giusta causa e per inidoneità del collaboratore.