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Eredità e residenza: ecco cosa cambia con le unioni civili

Era una legge che l’Italia aspettava da decenni: la legge Cirinnà sulle unioni civili regolamenta la disciplina delle convivenze sia etero che omosessuali. 

Era una legge che l’Italia aspettava da decenni: la legge Cirinnà sulle unioni civili regolamenta la disciplina delle convivenze sia etero che omosessuali. 

Mercoledì 11 maggio 2016 la Camera ha dato il via libera definitiva alla legge sulle unioni civili: si tratta di un voto storico che cambia per sempre il volto del diritto di famiglia e garantisce diritti anche alle coppie formate persone dello stesso sesso.

Si tratta di una legge che l’Italia aspetta da 28 anni e che finalmente regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze sia omosessuali che eterosessuali in materia di eredità, regime patrimoniale, reversibilità e tanto altro.

Come recita il DDL 14, "Due persone maggiorenni, anche dello
stesso sesso, di seguito denominate «parti dell’unione civile», possono contrarre tra loro un’unione civile per organizzare la loro vita in comune."

La registrazione dell'unione civile, avviene mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Nell'archivio dello stato civile verrà registrato l’atto dell’unione insieme ai dati anagrafici, al regime patrimoniale e alla residenza comune.

Le due persone dello stesso sesso, che decidono di formare un’unione civile, potranno decidere il cognome comune da assumere, concordare la residenza comune e usare il regime patrimoniale di comunione dei beni.

Con la legge Cirinnà vengono anche regolamentate le convivenze di fatto tra due persone, sia omosessuali che eterosessuali non sposate.

Davanti a un notaio si potranno stipulare, in forma scritta, i contratti di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali e gli altri impegni relativi alla vita in comune.

In caso di decesso di uno dei due conviventi, al partner superstite viene garantito il diritto di continuare a vivere nella stessa abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Se poi nella stessa casa abitano anche i figli minori o i figli disabili del convivente superstite, il diritto a rimanere nella casa non è inferiore a tre anni.

Ugualmente in caso di contratto di locazione della casa comune, se uno dei due conviventi muore, l’altro ha diritto di succedergli nel contratto.

I conviventi di fatto possono godere anche del diritto di partecipare alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

I conviventi di fatto sono esclusi dai diritti di tipo patrimoniale e previdenziale, come la pensione di reversibilità e la successione: tali diritti sono invece garantiti con il matrimonio nel caso delle coppie eterosessuali e con le unioni civili omosessuali.

Foto www.corriere.it

Tipsby Dea

Assegno di mantenimento

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere gli alimenti, assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.