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Come funzionano le collaborazioni occasionali

Introdotte dalla Legge Biagi, le collaborazioni occasionali sono rapporti lavorativi estemporanei e caratterizzati dall’autonomia del lavoratore. 

Introdotte dalla Legge Biagi, le collaborazioni occasionali sono rapporti lavorativi estemporanei e caratterizzati dall’autonomia del lavoratore. 
Per collaborazione occasionale si intende un rapporto lavorativo che non presenta caratteristica di continuità e che si viene a instaurare tra un lavoratore autonomo e un datore di lavoro, riconosciuto come committente.
 

Questa forma di lavoro introdotta dalla Legge Biagi, si presenta come un'attività autonoma prestata in maniera estemporanea e come tale differente dalle collaborazioni a progetto (co.co.pro)

La collaborazione occasionale si differenzia sia dal lavoro subordinato perché il lavoratore svolge e l’attività in posizione di autonomia sia dalla collaborazione a progetto perché non sussiste il carattere di continuità.

Questa tipologia di lavoro è consentita solo se la durata della collaborazione non supera i livelli stabiliti dalla legge e se la retribuzione corrisposta al lavoratore non supera i 5.000 euro netti all'anno.

Il carattere della continuità non si instaura se, nell'arco dell'anno solare, il rapporto lavorativo non dura più di 30 giorni e se non occupa il lavoratore più di 240 ore nel caso svolga un servizio di cura e assistenza alla persona.

Se questi limiti vengono superati non si rientra più nell’ambito della prestazione occasionale ma occorre applicare il contratto a progetto o a tempo determinato.

Secondo la legge non è necessario formalizzare il rapporto di collaborazione occasionale con un atto scritto, è sufficiente che il committente e il collaboratore prendano accordi anche solo verbalmente su come regolare il loro rapporto. E’ tuttavia sempre consigliabile mettere per iscritto tali accordi onde tutelarsi in caso dovessero sorgere problemi.

Per quel che concerne gli aspetti fiscali e contributivi, il compenso del collaboratore occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF per il 20% del compenso lordo pattuito.

Non è invece soggetto a trattenute per contributi pensionistici o previdenziali a patto che il reddito annuale non superi il limite dei 5.000 euro.

Foto © Picture-Factory - Fotolia.com

Tipsby Dea

Chi è escluso

Questo tipo di rapporto lavorativo è escluso per dipendenti pubblici, per chi è iscritto agli albi, per chi esercita lavori intellettuali, per chi lavora presso enti sportivi come il CONI.