What's New
What's New

Decreto legge “Sblocca Italia”: non si pagano più gli oneri per dividere un immobile

Con la bozza del Decreto legge “Sblocca Italia” si prevede l’accorpamento e il frazionamento di immobili senza il pagamento degli oneri. 

Con la bozza del Decreto legge “Sblocca Italia” si prevede l’accorpamento e il frazionamento di immobili senza il pagamento degli oneri. 

Con il decreto “Sblocca Italia” sono previsti ristrutturazioni immobiliari più veloci a costi minori oltre ad un iter più snello per alcune operazioni di riconversione degli immobili. Viene inoltre prevista la possibilità di accorpare due o più appartamenti in uno o frazionare un immobile grande in due o più unità con una semplice comunicazione di inizio lavori da parte di un professionista.

Con l’accorpamento di unità adiacenti l’esenzione dell’Imu si trasmette a tutto l’appartamento che si viene a realizzare.

Nel decreto “Sblocca Italia” accorpamento e frazionamento vengono assimilati in lavori di manutenzione straordinaria accedendo così alla procedura semplificata prevista per questa categoria di opere, a condizione però che non vi sia il cambio di destinazione degli immobili.

Attualmente le norme urbanistiche prevedono che per effettuare accorpamenti e frazionamenti si debba ricorrere al permesso di costruire il che implica tempi lunghi d’attesa.

Con il nuovo decreto invece qualsiasi opera di manutenzione straordinaria come l’apertura di porte interne, lo spostamento di tramezzi e appunto l’accorpamento di più unità immobiliari, impone la presentazione in Comune di una comunicazione di inizio lavori (Cila o Cial) asseverata dal professionista.

Con tale comunicazione il professionista si assume l’onere di garantire la regolarità del progetto e dopo l’invio i lavori possono iniziare. La comunicazione può essere inviata anche a lavori in corso o addirittura ultimati, ma in tal caso andrà pagata una sanzione.

La presenza di un professionista abilitato, cioè di un geometra o un architetto o un ingegnere, è obbligatoria in tutti i casi in cui i lavori da compiere non riguardino operazioni di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura di una stanza o la posa dei pavimenti e per cui non è prevista la presentazione in Comune di documenti di inizio lavori.

Il permesso di costruzione o Dia (dichiarazione di inizio attività) e l’obbligo di progetto del professionista sono invece necessari per nuove costruzioni come un edificio realizzato su un’area prima non utilizzata; per ampliamenti di edifici esistenti come la chiusura di una veranda o la costruzione di un soppalco e per il cambio di destinazione come la trasformazione di un laboratorio in esercizio commerciale.

Foto © Friedberg - Fotolia.com

Tipsby Dea

Segnalazione certificata di inizio attività

Per lavori che non ricadono in categorie per cui non sia espressamente previsto un altro tipo di iter d’autorizzazione come il restauro di immobili o la demolizione e ricostruzione con gli stessi volumi e forma dell’edificio precedente occorre presentare in Comune una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).