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Divorzio: istruzioni per l'uso

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Come affrontare il divorzio: le conseguenze giuridiche

Quali sono gli effetti giuridici del divorzio? Scopriamo cosa cambia dal punto di vista personale e patrimoniale.

Quali sono gli effetti giuridici del divorzio? Scopriamo cosa cambia dal punto di vista personale e patrimoniale.

La fine del matrimonio, sancita dal divorzio, comporta una serie di conseguenze giuridiche nella vita degli ex coniugi, sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo patrimoniale.

Quali sono le conseguenze dal punto di vista personale?

Sotto il profilo strettamente personale, la prima logica ed evidente conseguenza è la definitiva cessazione degli obblighi che i coniugi avevano uno nei confronti dell'altro: ci riferiamo, in particolare, a quelli previsti dal codice civile in riferimento all'obbligo di mantenimento, all'obbligo reciproco di fedeltà e di coabitazione.

Altro effetto personale è quello che riguarda il recupero dello stato libero. In questo caso, però, sono salvi gli effetti del matrimonio religioso, qualora la coppia abbia celebrato anche le nozze in chiesa. In questo caso si potrà tentare di annullare il vincolo rivolgendosi al tribunale ecclesiale, ovvero la Sacra Rota.

Molte donne sposate, inoltre, tendono ad utilizzare il cognome del marito: dopo il divorzio ciò sarà loro vietato, a meno che il giudice non accerti che sussiste un interesse in tal senso e ne autorizzi l'uso (deve esservi una situazione meritevole di tutela, in particolar modo se ad essere coinvolti sono i figli).

Quali sono le conseguenze dal punto di vista patrimoniale?

Sotto l'aspetto patrimoniale, sono essenzialmente tre i casi da valutare.  In primo luogo è bene ricordare che il divorzio determina la cessazione della comunione legale dei beni (nel caso non fosse già avvenuta durante la separazione legale), sia la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale e la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (qualora ve ne fosse costituita una).

Un secondo caso riguarda, inotre, l'ambito pensionistico: se uno dei due coniugi va in pensione e l'altro percepisce l'assegno divorzile e non ha contratto nuove nozze, a quest'ultimo andrà di diritto una quota del trattamento di fine rapporto che spetta al coniuge che va in pensione, purché il Tfr non maturi prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio.

Infine, nel caso in cui si verifichi la morte dell'ex coniuge, non tutti i diritti sull'eredità sono perduti. Sono previsti infatti dei casi in cui questi sussistono. Scopriamo quando: se il defunto non ha un coniuge superstite, la pensione di reversibilità spetta all'ex coniuge, qualora questi fosse destinatario di assegno divorzile.

In caso di coniuge superstite, all'ex coniuge spettano delle quote solo se avente diritto all'assegno divorzile e se in stato di bisogno e necessità. Se l'assegno divorzile è stato versato in un'unica soluzione, l'ex coniuge non potrà vantare alcun tipo di diritto.

Foto @ Pixabay