Quando la giustizia diventa un'altra violenza
Quando la giustizia diventa un'altra violenza«Perché non ha reagito?». «Cosa indossava quella sera?». «Come le sono stati tolti gli slip?». Sono domande che una vittima di violenza può sentirsi – ancora oggi – rivolgere da pubblici ufficiali in sede di denuncia. Un esempio concreto e agghiacciante di vittimizzazione secondaria, il fenomeno che allontana le donne dalla possibilità di denunciare. Il risultato è spesso sintetizzabile così: ci si sente svuotate, esauste, nauseate da tutto.
Cos’è la vittimizzazione secondaria e cosa significa
Cosa si intende per vittimizzazione secondaria? Il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione n. 8 del 2006, ne ha fissato il significato: è «la vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima».
In altre parole, è il danno inferto non dal reato in sé, bensì da chi dovrebbe proteggere la vittima – polizia, magistratura, servizi sociali, media, familiari – e invece la sottopone a un giudizio non richiesto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 17 novembre 2021, l’ha recepita nella giurisprudenza italiana come fenomeno distinto e autonomo rispetto alla vittimizzazione primaria.
Dal punto di vista della psicologia, la vittimizzazione secondaria si manifesta come una conseguenza aggravata e prolungata di certe azioni – così la definisce Giovanna Fanci sulla “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza” (vol. V, n. 3, 2011) – derivante da atteggiamenti colpevolizzanti, interrogatori reiterati, messa in dubbio della credibilità, obbligo di rivivere pubblicamente il trauma.
I dati: un immenso fenomeno sotterraneo
I numeri mostrano quanto il problema sia strutturale sul piano della vittimizzazione secondaria legata alla violenza di genere. Secondo i dati Istat rilevati tramite il numero di pubblica utilità 1522, nel quarto trimestre del 2024 il 72,9% delle vittime non ha denunciato la violenza subita alle autorità competenti. Il motivo principale è la paura delle reazioni dell’autore (38,5% dei casi), ma a questo si sommano sfiducia nel sistema e timore di non essere credute – componenti dirette della vittimizzazione secondaria.
Eppure, la propensione alla denuncia resta bassissima, anche tra le donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza. Nel 2024 sono state oltre 36.400 quelle in percorso di uscita dalla violenza, ma la quota di denunce rimane minoritaria.
Vittimizzazione secondaria: il caso che ha acceso il dibattito in Italia
Il processo a Ciro Grillo e tre suoi amici, svoltosi al Tribunale di Tempio Pausania, è diventato un caso-simbolo di vittimizzazione secondaria processuale. Durante l’udienza del 14 dicembre 2023, la parte offesa è stata sottoposta a un controesame con domande orientate a mettere in dubbio la sua versione – posizioni fisiche, dettagli intimi, comportamento nel momento della violenza. Fuori dall’aula, striscioni recitavano: «La vittimizzazione secondaria è violenza».
Nel settembre 2025, il collegio del Tribunale ha condannato in primo grado i quattro imputati. La psicologa forense consultata da “Donna Moderna” ha definito l’iter legato al caso Grillo «un evidente caso di vittimizzazione secondaria, un fenomeno ancora sottovalutato nel nostro sistema giudiziario, acuito dalla lentezza del processo e dalla scarsa regolazione della comunicazione esterna».
Perché la vittimizzazione secondaria è un problema enorme
Il cortocircuito è strutturale: la vittimizzazione secondaria scoraggia la denuncia, impedendo di misurare l’effettiva dimensione del fenomeno. Come evidenzia la ricerca pubblicata dall’“Osservatorio sulla violenza domestica” dell’Università di Milano (Fullone, 2021), media, servizi sanitari, tribunali e forze dell’ordine contribuiscono a riprodurre la rape culture attraverso il victim blaming, cioè l’attribuzione di responsabilità alla vittima.
La Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nella relazione del 20 aprile 2022 (XXII bis n. 10), ha identificato 36 casi esemplari di vittimizzazione secondaria istituzionale, molti dei quali relativi a madri penalizzate nei procedimenti di affidamento dei figli dopo aver denunciato violenza domestica.
Cosa prevede la legge – e cosa manca
L’Italia ha recepito la Direttiva europea 2012/29 sui diritti delle vittime con il D.lgs. 212/2015, garantendo supporto psicologico e protezione da molestie processuali. La Convenzione di Istanbul, firmata nel 2013, impone agli Stati programmi di formazione obbligatoria per tutti gli operatori della giustizia.
Tuttavia, come documenta lo studio su 1.411 procedimenti condotto dalla Commissione del Senato con il supporto statistico di Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale Istat, gli stereotipi di genere continuano a permeare sentenze e interrogatori, con effetti diretti sulla propensione delle donne a denunciare.
La vittimizzazione secondaria non è un effetto collaterale inevitabile della giustizia: è una forma di violenza istituzionale misurabile, documentata e prevenibile. Riconoscerla è il primo passo per lottare e cambiare il sistema.
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