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Reddito d'emergenza e di cittadinanza: differenze e chi può ottenerli

Ecco le cose da sapere sul nuovo sussidio annunciato dal Governo e sulle nuove soglie reddituali e patrimoniali da non superare per avere diritto al RdC.

Ecco le cose da sapere sul nuovo sussidio annunciato dal Governo e sulle nuove soglie reddituali e patrimoniali da non superare per avere diritto al RdC.

Nel Decreto Rilancio, varato dal Governo in tempo di pandemia di Covid-19, sono state incluse non solo nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori autonomi, ma anche indennità per le famiglie composte da disoccupati e sottoccupati. Innanzitutto, per tre mesi (maggio, giugno, luglio) le famiglie senza reddito potranno beneficiare del reddito di emergenza. Inoltre, sono state aumentate le soglie reddituali e patrimoniali del reddito di cittadinanza, per permettere a più persone di accedere al sussidio. Ecco le cose da sapere.

Il reddito d'emergenza

«È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Così recita la bozza del decreto, che poi spiega: «Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro», in proporzione al numero dei componenti della famiglia. Il sussidio viene erogato per tre mensilità, a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Le famiglie che hanno diritto al Rem

Del Rem possono beneficiare non solo i nuclei familiari senza reddito, composti cioè da persone disoccupate o con un lavoro non regolare, ma anche quelle di cui fanno parte lavoratori dipendenti, con salario ridotto a causa della pandemia. Sono invece escluse le famiglie in cui sono presenti lavoratori autonomi, co.co.co. o professionisti: questo perché tali soggetti possono accedere una specifica indennità per il Covid-19 (il bonus 600 euro), incompatibile con il Rem.

I requisiti per il Rem

I requisiti per il Rem sono: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare mensile inferiore al sussidio spettante; patrimonio mobiliare (con riferimento al 2019) inferiore a 10.000 euro, cifra accresciuta di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000; valore Isee inferiore a 15.000 euro. Come specifica il decreto, oltre ai soggetti che già rientrano nelle coperture definite dal Cura Italia, non hanno diritto al Rem le persone che si trovano in stato detentivo, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il reddito di cittadinanza

Il Rem può essere invece richiesto a integrazione della somma goduta da nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza. Non è l’unica buona notizia in tal senso: con il decreto Aprile aumentano infatti le soglie reddituali e patrimoniali del RdC, e di conseguenza i potenziali beneficiari del sussidio. I nuovi limiti sono: Isee di 10.000 euro (prima: 9.360); patrimonio immobiliare non superiore a 50.000 euro (prima: 30.000); patrimonio finanziario (liquidità su conti correnti, depositi e investimenti) non superiore a 8.000 euro (prima: 6.000). I beneficiari del RdC potranno inoltre stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, con datori di lavoro del settore agricolo. Questo senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel rispetto del limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Queste norme saranno valide per le domande presentate dal 1° luglio al 30 ottobre 2020. La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it (e da aprile 2020 su quello dell’Inps), ma anche compilando un modulo presso i Caf o (dopo il quinto giorno di ciascun mese) negli uffici postali.

Foto apertura: Sergii Gnatiuk -123RF